Statuto Fondazione

Articolo 1
DENOMINAZIONE 

    E’ costituita – ai sensi degli artt.14 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 – ad iniziativa dell’Associazione non riconosciuta “ITALIAN THYROID CANCER OBSERVATORY FOUNDATION” in breve “ITCO FOUNDATION” con sede a Roma la Fondazione di diritto privato denominata “FONDAZIONE ITALIANA RICERCA SCIENTIFICA TIROIDE – ITALIAN THYROID CANCER OBSERVATORY Ente del Terzo Settore” che potrà essere indicata in forma abbreviata “FONDAZIONE FIRST ITCO ETS” (che in appresso nel presente atto potrà essere indicata anche brevemente “Fondazione”).

Articolo 2
SEDE

   La Fondazione ha sede in Roma. Il trasferimento della sede nell’ambito del medesimo Comune non costituisce modifica statutaria, verrà determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e dovrà essere depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore.
Delegazioni, uffici, filiali e sedi secondarie potranno essere istituiti, sia in Italia che all’Estero, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione da iscriversi presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 3
FINALITA’ ED ATTIVITA’

   La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di promuovere la conoscenza, la ricerca scientifica e la tutela della salute nel campo delle malattie tiroidee, contribuendo al progresso e alla diffusione della scienza e delle sue applicazioni. La Fondazione persegue tali finalità mediante l’esercizio in via esclusiva o principale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 del D.lgs n.117/2017, delle seguenti attività di interesse generale:
. formazione universitaria e post-universitaria, ai sensi della lettera g) del suddetto art.5 del D.lgs n.117/2017;
. ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi della lettera h) del suddetto art.5 del D.lgs n.117/2017;
. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al medesimo art.5, ai sensi della lettera i) del suddetto art.5 del D.lgs n.117/2017; che costituiscono l’oggetto sociale.
La Fondazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, potrà esercitare le seguenti attività, secondarie e strumentali rispetto alle suddette attività di interesse generale:
a) promuovere e organizzare seminari, stabilmente e/o saltuariamente, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, avvenimenti culturali, iniziative ed eventi promozionali – procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti – e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il mondo della cultura, il sistema educativo e formativo, nazionale e internazionale, i relativi addetti ed il pubblico;
b) promuovere intese con enti scientifici, universitari, culturali, educativi e di ricerca, istituzioni pubbliche e private, italiani e stranieri, allo scopo di facilitare studi e attività della Fondazione, promuovendo anche incontri e convegni;
c) sostenere le attività di studio e di ricerca sia direttamente sia attraverso la concessione di premi, sovvenzioni, borse di studio e contratti di ricerca in modo da essere un punto di incontro e di riferimento per tutti gli addetti ai lavori in Italia e all’Estero;
d) svolgere attività nel settore editoriale, multimediale, audiovisivo, della ideazione, creazione e realizzazione di materiali destinati alla promozione delle iniziative e attività della Fondazione (“merchandising”) anche per il tramite di enti all’uopo costituiti;
e) svolgere, ai sensi dell’art.7 del D.lgs n.117/2017, attività di raccolta fondi al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione
di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i
sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’art.97 del D.lgs n.117/2017
e il Consiglio nazionale del Terzo settore;
f) stipulare contratti, convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
g) gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare e cedere beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali necessari per l’espletamento delle proprie attività;
h) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
i) favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di finalità similari a quelli della Fondazione o tali da facilitare
alla Fondazione stessa il raggiungimento delle proprie finalità;
l) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, enti e istituzioni o altre forme associative, pubbliche e private, comunque volte al perseguimento di finalità analoghe a quelle della Fondazione; il tutto secondo i criteri ed i limiti definiti dalle disposizioni normative e dai Decreti Ministeriali.

Articolo 4
PATRIMONIO

   Il patrimonio della Fondazione è costituito:
– dalla dotazione iniziale di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero);
– da ogni altro incremento derivante da contributi, donazioni, disposizioni testamentarie ed acquisti di beni mobili ed immobili alla Fondazione;
– dai redditi derivanti dal patrimonio ;
– dalle entrate derivanti dalle suddette attività secondarie e strumentali.
Ai sensi dell’art.8 del D.lgs n.117/2017, il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle suddette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
E’ pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi del secondo comma del suddetto art.8, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate al fondatore, a lavoratori, a collaboratori, ad amministratori ed ad altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
In caso di versamento di beni diversi dal denaro, il loro valore dovrà risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell’art.22 del D.lgs n.117/2017 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l’organo di amministrazione, e nel caso
di sua inerzia, l’organo di controllo, ove nominato, devono, senza indugio, deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell’ente.
La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del
Codice Civile.

Articolo 5
ORGANI DELLA FONDAZIONE

   Sono organi della Fondazione:
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Presidente ed il Vice Presidente;
– l’Organo di controllo e di revisione contabile.

Articolo 6
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

   La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero dispari di membri, variabile da un minimo di tre a un massimo di sette membri.
Il primo Consiglio è nominato dal Fondatore nell’atto costitutivo ed i successivi membri saranno nominati sempre dall’Associazione non riconosciuta “ITALIAN THYROID CANCER OBSERVATORY FOUNDATION” con sede a Roma.
Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall’art.2382 del Codice Civile.
I membri del Consiglio di Amministrazione, salvo dimissioni, morte, decadenza o esclusione, durano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili.
Fino alla costituzione del nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del Consiglio preesistente.
In caso di dimissioni, morte, decadenza o esclusione di un membro del Consiglio di Amministrazione, il Presidente in carica invita la “ITCO FOUNDATION” a procedere alla sua sostituzione, effettuando la nomina entro un congruo tempo, espressamente indicato. Il consigliere così nominato resta in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio.
I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.
Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:
– il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
– l’aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all’immagine della Fondazione;
– il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità previste dall’art.2382 del Codice Civile.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.
Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese occasionate dalla carica.

Articolo 7
RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

   Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente. La prima convocazione del nuovo Consiglio è effettuata dal Presidente uscente, anche se non faccia più parte del Consiglio.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o altrove purchè in Italia almeno due volte l’anno per l’approvazione del bilancio e per formulare il programma di
attività della Fondazione, ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri o dei membri dell’Organo di controllo.
L’avviso di convocazione con l’indicazione del giorno, ora e luogo della riunione e degli argomenti da trattare, deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata oppure a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata ai Consiglieri ed ai membri dell’Organo di Controllo almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione o in caso di comprovata urgenza con preavviso di tre giorni.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno svolgersi anche in più luoghi, audio o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
– che siano presenti nello stesso luogo della riunione il Presidente ed il Segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
– che sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
– che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto della verbalizzazione;
– che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
– che siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno
presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, se presente la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Il Consiglio nomina suo segretario persona estranea al Consiglio stesso, dotata della dovuta idoneità professionale;
questi avrà cura della redazione, su apposito libro sociale, dei verbali delle sedute del Consiglio, che saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario stesso.

Articolo 8
POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

   Il Consiglio di Amministrazione opera le scelte fondamentali e decide le iniziative ed i programmi della Fondazione. Per la realizzazione delle finalità statutarie della Fondazione sono deferiti al Consiglio di Amministrazione tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, ed a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio di Amministrazione:
– delibera sugli indirizzi della Fondazione e sui programmi di attività, stabilendone modalità di realizzazione;
– delibera sull’utilizzo del patrimonio della Fondazione secondo quanto indicato al superiore articolo 4 del presente statuto;
– delibera l’accettazione dei contributi, delle donazioni, delle disposizioni testamentarie, nonchè gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
– delibera in merito alla stipulazione di mutui, aperture di credito ed ogni altra operazione bancaria e finanziaria necessaria od utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
– redige ed approva il bilancio ed il bilancio sociale;
– provvede all’approvazione di eventuali regolamenti interni della Fondazione;
– delibera sui bandi di concorso per borse di studio, premi o simili;
– delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici o privati nazionali ed internazionali;
– nomina e revoca l’eventuale personale dipendente, fissandone le attribuzioni ed il trattamento;
– delibera eventuali modifiche statutarie. Le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
– delibera in merito allo scioglimento o estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.
– delibera sulla responsabilità e sull’esclusione dei componenti e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
– delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente o ad altri suoi membri alcuni dei propri poteri nell’ambito dell’ordinaria amministrazione, stabilendone eventualmente le modalità di esercizio.
Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare il Comitato Scientifico di cui infra, Consigli scientifici, Comitati direttivi, Direttori Generali ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi.

Articolo 9
IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE

   Salvo per i primi che vengono nominati dal Fondatore nell’atto costitutivo, il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, da tenersi entro dieci giorni dalla nomina, su convocazione del Consigliere più anziano di età, elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente che durano in carica quanto il Consiglio che li ha eletti e possono essere riconfermati. I loro poteri sono prorogati fino all’elezione dei nuovi, anche se, dopo
il rinnovo del Consiglio, essi non ne facciano più parte. In ogni caso di assenza o impedimento o di temporanea vacanza della carica, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente con eguali poteri.
Per la nomina del Presidente e del Vice Presidente è necessario il voto favorevole della maggioranza semplice dei membri del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente:
– ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con espressa facoltà di nominare procuratori nell’ambito dei poteri conferitigli nonché Avvocati;
– convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
– dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
– adotta, in caso di assoluta urgenza, i provvedimenti improrogabili, sottoponendoli al Consiglio per la ratifica nel più breve tempo possibile e comunque entro sessanta giorni 
dall’adozione del provvedimento ed in ogni caso non oltre la seduta immediatamente successiva.

Articolo 10
IL COMITATO SCIENTIFICO

   In caso di eventuale nomina, da parte del Consiglio di Amministrazione, del Comitato scientifico lo stesso costituisce un organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri da un minimo di tre fino a un massimo di nove, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nel campo della cultura, dell’arte, della storia, della ricerca scientifica interdisciplinare e in genere nei settori di interesse della Fondazione.
Il Comitato scientifico svolge attività di raccordo tra le attività della Fondazione e fornisce consulenza a tutti gli organi della Fondazione, al Consiglio di Amministrazione e al Presidente
della Fondazione.
In particolare, il Comitato scientifico esprime al Consiglio di Amministrazione un parere consultivo prima dell’approvazione dei programmi e degli obiettivi annuali della Fondazione, nonché su ogni altra questione o iniziativa per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere. Il Comitato scientifico definisce altresì gli aspetti culturali
e scientifici delle singole manifestazioni di rilevante importanza.
Il componente del Comitato scientifico che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Comitato stesso, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di
Amministrazione.
L’incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.
Il Comitato scientifico è convocato dal Presidente della Fondazione.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente.
Nel caso di assenza o impedimento di entrambi, la riunione sarà presieduta dal membro più anziano del Comitato scientifico.
Ai membri del Comitato Scientifico spetta il rimborso delle spese sostenute per la carica.

Articolo 11
L’ ORGANO DI CONTROLLO

   L’Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale, costituito da tre membri, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
L’Organo di Controllo è nominato dal Fondatore nell’atto costitutivo e successivamente sempre dall’Associazione non riconosciuta “ITALIAN THYROID CANCER OBSERVATORY FOUNDATION” con sede a Roma.
I componenti l’Organo di Controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
Ai componenti dell’Organo di Controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile.
I componenti dell’Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
In caso di Organo di Controllo collegiale lo stesso è convocato e presieduto dal Presidente; si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno ed, in ogni caso, per l’esame del
bilancio.
L’Organo di Controllo collegiale delibera validamente con la presenza di tutti i suoi membri e col voto della maggioranza di essi. Delle riunioni dell’Organo di controllo è redatto verbale
trascritto in apposito libro sociale e sottoscritto da tutti i membri dell’organo medesimo.
I membri dell’Organo di controllo possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonchè sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di
cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs n.117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D.lgs n.117/2017. Il bilancio
sociale da’ atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
All’Organo di Controllo spetta, il rimborso delle spese occasionate dalla carica.

Articolo 12
REVISIONE LEGALE DEI CONTI

   Al superamento dei limiti e nei casi indicati dall’art.31 del D.lgs n.117/2017 l’Organo di Controllo esercita la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di Controllo è costituito
da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Articolo 13
ESERCIZIO FINANZIARIO – BILANCIO

   L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.
Entro 120 (centoventi) giorni dall’inizio dell’anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) Euro il bilancio potrà essere redatto nella forma del
rendiconto per cassa. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n.39 del 5 marzo 2020 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Nelle ipotesi previste dall’art.14 del D.lgs n.117/2017 il Consiglio di Amministrazione dovrà altresì redigere il bilancio sociale ed adempiere agli obblighi ivi previsti.

Articolo 14
DURATA – ESTINZIONE – DEVOLUZIONE

   La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.
La Fondazione si estingue, con delibera del Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione.
Ai sensi dell’art.9 del D.Lgs. 117/2017, in caso di scioglimento o di estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla
legge, ad altri enti del Terzo settore, che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione, individuati con delibera del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 15
RINVIO

   Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lvo n.117/2017.