Articles of Association

Articles of Association

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE SCIENTIFIC-CULTURAL ASSOCIATION

“ITALIAN THYROID CANCER OBSERVATORY FOUNDATION”

 

Art. 1

L’associazione si denomina:
“Italian Thyroid Cancer Observatory Foundation”, in breve: “ITCO FOUNDATION”.
Ha durata illimitata, salvo anticipato scioglimento, e sede legale in Roma. L’assemblea dei soci può trasferire la sede in altra città e istituire sedi secondarie. Per il trasferimento dell’indirizzo della sede nell’ambito dello stesso Comune è competente il Consiglio Direttivo.

Art. 2

L’associazione è apolitica, non ha fini di lucro, opera grazie all’azione, volontaria e gratuita, dei propri organi e soci, perseguendo esclusivamente finalità sociali e scientifiche a fini solidaristici e di ricerca nell’ambito delle malattie tiroidee e dei tumori tiroidei ed endocrini; L’associazione si propone di:
a)Promuovere l’educazione e l’insegnamento nel campo delle malattie tiroidee e dei tumori tiroidei ed endocrini attraverso l’organizzazione d’incontri scientifici periodici, caratterizzati da interdisciplinarietà, piena libertà del dibattito scientifico e informalità dei rapporti interpersonali, nonché attraverso la promozione di specifici strumenti editoriali.
b) Sviluppare e diffondere lo studio e la ricerca scientifica e medica in tutte le sue forme nel campo delle malattie tiroidee e dei tumori tiroidei ed endocrini, attraverso la cooperazione con Società Scientifiche aventi interesse alle malattie tiroidee e allo studio dei tumori tiroidei ed endocrini, mediante l’organizzazione di simposi in comune, ovvero la convergenza su specifici programmi di ricerca.
c) Conseguire una migliore visibilità in campo scientifico, didattico e assistenziale nel settore delle malattie tiroidee e dei tumori tiroidei ed endocrini. e) Favorire la cooperazione dei medici di famiglia, dei medici specialistici e dei ricercatori, e di costituire un luogo d’incontro con la creazioni di gruppi di lavoro.
f)Fornire un supporto scientifico e di educazione per le associazioni dei pazienti.
g)Facilitare lo scambio culturale e informativo tra endocrinologi, oncologi, chirurghi, medici nucleari, medici di medicina generale, ricercatori, epidemiologi, sociologi, economisti, esperti di politica sanitaria, genetisti, biologi molecolari, farmacologi e altri cultori per informarli e renderli partecipi sugli argomenti scientifici delle patologie tiroidee e nel campo dei tumori tiroidei ed endocrini, mediante l’organizzazione di FORUM e incontri tematici periodici a livello internazionale, nazionale e locale e la promozione di ogni altra iniziativa proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea degli Associati.
h)Incoraggiare ogni forma di cooperazione genuinamente scientifica con tutti i soggetti pubblici e privati interessati nel campo delle malattie tiroidee e dei tumori tiroidei ed endocrini;
i)Stabilire rapporti di collaborazione e partnership con le Autorità di Governo a livello Regionale per promuovere modelli di osservazione di esiti clinici, economici, sociali e politici, per fornire studi utili alla realizzazione di attività di programmazione specifica sulle patologie sopra menzionate.
L’Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle stabilite nel presente articolo, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse, accessorie o strumentali, in quanto integrative delle attività statutarie istituzionali, ritenute utili per il conseguimento dello scopo associativo. L’associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4.12.97 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni. L’associazione può instaurare rapporti di collaborazione con altre Associazioni o altri enti nazionali ed internazionali che, riconoscendosi nella lettera e nello spirito dei suoi fini istituzionali, si propongano di favorire la diffusione d’iniziative di studio e ricerca nel campo delle malattie tiroidee e dei tumori tiroidei ed endocrini. A sua volta l’Associazione può affiliarsi ad altre Associazioni o Istituzioni Nazionali e Internazionali, nel rispetto dei principi cui informa la sua attività. Potrà promuovere occasionalmente iniziative di carattere culturale, sociale e sanitario, per raccogliere fondi da impiegare per il raggiungimento dei fini associativi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.108 comma 2 bis DPR 917/1986.

Art. 3

Possono aderire all’associazione persone, la cui domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio Direttivo – dando affidamento di poter contribuire fattivamente al conseguimento dei fini associativi e che versino, all’atto dell’ammissione, la quota di associazione che sarà stabilita dal Consiglio stesso. Tali soci si definiscono soci ordinari. Tra essi sono comprese le persone giuridiche, gli Enti, che potranno essere ammessi dal Consiglio Direttivo soltanto nella persona fisica designata per l’adesione con apposita delibera dell’istituzione interessata (salvo sua sostituzione da parte dell’Ente con altro soggetto che lo rappresenti). Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Esistono le seguenti categorie di soci, oltre ai soci ordinari di cui sopra: fondatori, benemeriti ed onorari. I soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo, nonché coloro che, con voto della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo, vengano ammessi entro i centoventi giorni successivi alla costituzione dell’Associazione. I soci benemeriti sono quelli che in funzione dell’impegno costante a favore dell’Associazione o particolari meriti, hanno dato lustro all’immagine dell’Associazione e vengono insigniti di tale titolo dall’Assemblea dei soci. I soci onorari sono coloro che per attività scientifica o culturale si siano resi benemeriti nella realizzazione dei fini associativi: sono insigniti di tale titolo con voto della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo: non sono tenuti al versamento della quota annuale e non hanno diritto di voto. Parimenti il Consiglio Direttivo può proporre all’Assemblea dei soci la nomina di un Presidente onorario.
I soci non hanno diritto a compensi per l’attività prestata: solo in particolari casi nei quali operano – su delibera del Consiglio Direttivo – in nome e per conto dell’Associazione, hanno diritto – come ogni organo associativo – al rimborso delle spese sostenute.
Tutti i Soci, se in regola con il versamento della quota annuale, hanno diritto:
– di partecipare alle Assemblee e di votare in esse, personalmente o tramite delegato (viene consentito solo un massimo di due deleghe per socio), (con la sola eccezione per i soci onorari che come detto non hanno diritto di voto);
– di conoscere i programmi associativi;
– di frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare alle manifestazioni da essa promosse;
– di dare le dimissioni, che avranno effetto per l’anno successivo, purché presentate per iscritto al Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre.
Tutti i soci sono obbligati:
– a rispettare lo Statuto e l’eventuale Regolamento interno (che dovrà essere adottato dall’Assemblea dei soci con le stesse maggioranze previste per modificare lo Statuto), nonché le delibere adottate dagli Organi Sociali, purché conformi alle norme vigenti ed allo Statuto;
– a versare annualmente la quota stabilita dal Consiglio Direttivo (che resterà invariata sino a nuova delibera).
La quota associativa è annuale, non frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
L’esclusione del socio dall’Associazione è consentita su delibera del Consiglio Direttivo, solo per i gravi motivi seguenti, oltre ai casi di legge:
– quando il socio danneggi intenzionalmente l’Associazione;
– quando reiteratamente non adempia con puntualità agli obblighi verso l’Associazione previsti dallo Statuto;
– quando non osservi le disposizioni statutarie o regolamentari o le delibere validamente prese dagli organi sociali.
L’esclusione va motivata e produce effetto dal trentesimo giorno successivo alla sua notifica: il Socio può ricorrere, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione, al Presidente dell’Associazione la cui decisione è inappellabile, salvo l’eventuale ricorso all’autorità giudiziaria competente, da parte del socio escluso, che lamenti la violazione di suoi diritti.

Art. 4

L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre fino ad un massimo di undici membri, rieleggibili.
In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione successiva, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, due Vice Presidenti e un Tesoriere. Il Presidente provvede ad indicare il Vice presidente vicario, che in caso di assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce ed assume le medesime funzioni e poteri spettanti al primo, nonché la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e nei giudizi.
Tutte le cariche sociali hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
Il Consiglio si riunisce:
a) ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario;
b) quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri;
c) di regola, ogni trimestre ed almeno due volte l’anno, anche per via telematica, per deliberare in ordine al bilancio preventivo e consuntivo.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e, salvo quanto stabilito all’art. 3 di questo Statuto, il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
Delle riunioni del Consiglio si redige su apposito registro il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio direttivo:

  1. cura la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione;
  2. redige i bilanci (preventivo e consuntivo) e li presenta all’Assemblea.
  3. nomina un Direttore Generale che eserciterà anche funzioni di segretario del Consiglio Direttivo, che immediatamente dopo l’elezione, partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo. Redige e cura la tenuta dei libri sociali, costituiti almeno dal libro degli Associati, dal libro dei verbali del Consiglio Direttivo e dal libro dei verbali dell’Assemblea degli Associati, sottoscritti dal Presidente e dal Vice Presidente o dai soggetti che ne abbiano assunto le funzioni in caso di impedimento. Mantiene i contatti con gli Associati eventualmente anche con l’invio di comunicazioni informative. Cura ogni adempimento in ordine al funzionamento dell’Associazione. Provvede all’organizzazione dell’Assemblea degli Associati, del Forum Nazionale e delle riunioni scientifiche, coordinando le attività correlate ed eventualmente meglio individuando e precisando i temi e gli argomenti da trattare. Adempie in accordo con il Presidente e il tesoriere alle pratiche amministrative necessarie per il funzionamento dell’Associazione e svolge compiti di relazioni istituzionali con i soggetti ed enti pubblici e privati. Resta in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo, che ne ha provveduto alla nomina.
  4. nomina uno steering committee formato da personalità scientifiche ed esperti di chiara

fama e da rappresentanti di Istituzioni, Enti di Ricerca, Società Scientifiche, con il compito di
contribuire alla definizione delle strategie socio-scientifiche dell’associazione, che saranno
ratificate dal Consiglio direttivo dell’associazione. Lo steering committee è organo
consultivo, si riunisce almeno una volta l’anno, anche per via telematica, ed è presieduto dal
Presidente dell’associazione e ne fanno parte i due Vice presidenti e il Direttore generale
della stessa. Dura in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo che ne ha provveduto
alla nomina.

  1. nomina un comitato scientifico dell’associazione formato da studiosi nel campo clinico, economico, sociale e della politica sanitaria, con il compito di dare implementazione e individuare le ricerche e i programmi scientifici da attuare al fine del raggiungimento delle linee strategiche individuate dal Consiglio direttivo. E’ presieduto da un esperto di chiara fama, individuato dal Consiglio Direttivo, nel campo dell’endocrinologia e dell’oncologia endocrina. Per assicurare l’indipendenza e la terzietà scientifica dello stesso il Presidente del Comitato scientifico non può essere membro del Consiglio Direttivo. Il Comitato scientifico altresì ha al suo interno un segretario generale individuato tra i membri del Consiglio Direttivo dell’associazione, che verificherà l’aderenza delle attività scientifiche individuate allo scopo associativo e all’indirizzo voluto dal Consiglio Direttivo. Fa parte di diritto del Comitato scientifico il presidente del Data Analysis Board, di cui al comma successivo. Il Comitato scientifico, produce annualmente il report “Italian Thyroid cancer disease ” e ha anche il compito di attivare un Think Tank con i membri dello stesso e con esperti, relativamente a quattro aree: Clinico-epidemiologico, sociale, economico e politico. Il Comitato scientifico si riunisce almeno una volta l’anno, anche per via telematica e alle riunioni possono partecipare i membri del Consiglio direttivo e il direttore Generale dell’associazione.
  2. nomina un Data Analysis Board formato da esperti nel campo epidemiologico, clinico, sociale ed economico, con il compito di redigere analisi sui tumori tiroidei ed endocrini in Italia. Il Data Analysis Board è presieduto da un esperto in epidemiologia individuato e nominato dal Consiglio direttivo dell’associazione. Il presidente del Data Analysis Board, nomina un segretario dello stesso, con compito di coordinamento dello stesso. Si riunisce almeno una volta l’anno, anche per via telematica, e alle riunioni possono partecipare i membri del Consiglio direttivo dell’associazione. Redige annualmente il rapporto “Facts and figures about thyroid cancer disease in Italy” e rapporti specifici là dove richiesto dal Comitato scientifico.

Il Consiglio Direttivo potrà predisporre un regolamento per il funzionamento dell’associazione, da presentare all’assemblea per l’approvazione. Il Data Analysis Bord resta in carica per la durata stessa del Consiglio Direttivo che ne ha provveduto alla nomina. g. organizza annualmente l’Italian Thyroid Cancer Forum, con l’obiettivo di dare rilevanza ai dati emersi e all’attività svolta dall’associazione e stimolare il dibattito politico, economico, sociale e clinico sulle malattie tiroidee e dei tumori tiroidei ed endocrini in Italia. Per l‘organizzazione del Forum annuale, il Consiglio direttivo provvede alla nomina di un apposito Comitato organizzatore e di un Comitato scientifico relativamente all’evento.
Tutte le cariche nei suddetti organismi sono a titolo gratuito e non oneroso per l’associazione, salvo gli eventuali rimborsi spese, come è nello spirito solidaristico dell’associazione.
Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca e presiede le riunioni dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo: rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e cura l’esecuzione dei deliberati degli organi associativi: in caso di sua assenza o impedimento, i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente Vicario. Nei casi ritenuti dal Presidente di particolare urgenza, può egli stesso assumere nell’interesse dell’Associazione i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Art. 5

L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed a questo Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
I soci sono convocati in Assemblea su delibera del Consiglio direttivo almeno una volta l’anno, mediante comunicazione scritta – o con qualunque mezzo che consenta di conoscere l’avvenuta ricezione – contenente l’ordine del giorno, inviata a ciascun socio almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza, ovvero su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. L’Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
Ogni socio può ricevere un massimo di due deleghe da altri soci e rappresentare gli stessi in Assemblea.
L’Assemblea delibera sul bilancio (preventivo e consuntivo), sulla nomina dei membri del Consiglio direttivo, composto da tre a undici membri, sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione su tutto quant’altro ad essa demandato per legge o per Statuto. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o dal Vice Presidente: in caso di loro assenza, da un socio nominato dall’Assemblea. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario. Spetta al Presidente la verifica della regolare costituzione dell’assemblea ed in particolare delle deleghe rilasciate dai soci. Delle riunioni dell’Assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le Assemblee sono regolarmente costituite e validamente deliberano con le maggioranze previste dall’art. 21 del Codice civile.

Art. 6

L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 giorni dalla fine dell’esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci. Di regola, entro il mese di novembre predispone altresì il bilancio preventivo, che verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro il mese di dicembre. Gli avanzi di gestione, nonché le riserve dell’Associazione non verranno distribuiti, neppure indirettamente, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno utilizzati dall’associazione per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 7

L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle  proprie attività:
– dalle quote associative e dalle rendite prodotte dai beni di proprietà dell’Associazione;
– da eventuali contributi di soci, enti pubblici ed altre persone fisiche o giuridiche;
– da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti testamentari di beni destinate all’Associazione per il raggiungimento dei fini associativi;
– eventuali entrate per servizi prestati dall’associazione, ovvero per attività marginali, così come definite dalle disposizioni vigenti in materia.
L’Associazione destinerà tali beni e le loro rendite esclusivamente al conseguimento degli scopi previsti dallo Statuto, o dagli accordi con chi ha effettuato le liberalità.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o da chi è munito di procura speciale conferita da persona autorizzata dal Consiglio o dal legale rappresentante.
L’associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ha l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di attività sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996 nr. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 8

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto delle disposizioni inderogabili vigenti.

Art. 9

Per quanto non previsto da questo Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”” parallax=”” parallax_image=””][vc_column width=”1/1″][vc_btn title=”Download pdf” style=”modern” shape=”rounded” color=”grey” size=”md” align=”right” i_align=”left” i_type=”fontawesome” i_icon_fontawesome=”fa fa-adjust” i_icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” i_icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” i_icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” i_icon_linecons=”vc_li vc_li-heart” link=”url:%23||target:%20_blank” button_block=”” add_icon=”” i_icon_pixelicons=”vc_pixel_icon vc_pixel_icon-alert”][/vc_column][/vc_row]